MOVIMENTO FRANCESCANO NORD-EST

Statuto del Mofra

STATUTO

  1. NATURA, COMPOSIZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Il « Movimento francescano italiano » ( Mofra ) è l’insieme dei soggetti che condividono il carisma elargito dallo Spirito a san Francesco e a santa Chiara per contribuire all’edificazione della Chiesa e alla sua missione nel mondo.
Art. 2 – Il Mofra è costituito da:
a- i frati del Primo Ordine (Ofm, Ofm conv, Ofm cap);
b- le monache del Secondo Ordine (Clarisse, Clarisse Urb, Clarisse Cap), tenuto conto della loro condizione di claustrali;
c- i frati e le monache del Terzo Ordine Regolare (Tor);
d- le religiose degli Istituti femminili appartenenti al Movimento religiose francescane (Morefra);
e- i fratelli e le sorelle dell’Ordine francescano secolare (Ofs) e della Gioventù francescana (Gifra);
f- i membri degli Istituti secolari d’ispirazione francescana (Isf);
Art. 3 – Il Mofra si propone:
a- di favorire la mutua conoscenza, la comunione fraterna e l’attiva collaborazione fra tutti i suoi componenti;
b- di testimoniare il Signore attraverso una vitale presenza unitaria del carisma francescano;
c- di promuovere nella chiesa e nella società la diffusione il Vangelo e del messaggio francescano, anche attraverso i mezzi della comunicazione sociale (stampa e strumenti multimediali).
Art. 4 – La sede del Mofra normalmente coincide con la residenza del Segretario.
II. ORGANISMI OPERATIVI
Art. 5 – Il Mofra, nella realizzazione dei suoi obiettivi, opera tramite l’Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Presidente e la Segreteria.

  1. L’Assemblea generale
    Art. 6 – L’Assemblea generale è costituita:
    a- dai componenti del Consiglio direttivo;
    b- dalle Conferenze dei ministri provinciali italiani del Primo Ordine e del Tor, con i rispettivi Segretari nazionali e il Segretario nazionale dell’Unione delle medesime Conferenze;
    c- dalle Presidenti delle Federazioni delle clarisse francescane, compatibilmente con la loro condizione di claustrali;
    d- dalle Superiore generali e provinciali degli Istituti facenti parte del Morefra e dal Consiglio di presidenza del Morefra;
    e- dal Consiglio di Presidenza dell’OFS, dal Consiglio di Presidenza della Gifra e dai presidenti regionali OFS;
    f- dai Responsabili nazionali degli Istituti secolari francescani.

Art. 7 – È compito dell’Assemblea generale:
a- garantire l’attuazione degli obiettivi del Mofra;
b- elaborare e approvare orientamenti operativi consoni alla natura e alla finalità del Mofra;
c- promuovere iniziative giudicate di comune interesse;
d- eleggere i componenti della Segreteria del Mofra;
e- approvare il bilancio economico presentato dal Consiglio direttivo;
f- determinare il contributo annuale dei membri per le spese di organizzazione;
g- approvare, a maggioranza dei due terzi dei votanti, proposte di modifica dello Statuto.
Art. 8 – L’Assemblea generale:
a- è convocata dal Presidente almeno una volta ogni due anni ed è da esso presieduta;
b- elegge e delibera normalmente a maggioranza assoluta dei partecipanti.
B . Il Consiglio direttivo
Art. 9 – Il Consiglio direttivo è l’organismo che dirige il Mofra nell’espletamento delle sue finalità.
Art. 10 – Il Consiglio direttivo è costituito:
a- dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Vicesegretario;
b- dai presidenti e dai segretari dell’Unione delle Conferenze dei ministri provinciali del Primo Ordine e del Tor, del Morefra, dell’OFS, della Gifra, e da un rappresentante degli Istituti secolari di ispirazione francescana (Isf).
c- Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio direttivo tra i tre presidenti.
Art. 11 – Sono compiti del Consiglio:
a- preparare l’Assemblea generale, curarne lo svolgimento e attuarne le delibere;
b- realizzare iniziative consone alla natura e alle finalità del Mofra;
c- promuovere e riconoscere la costituzione e l’animazione del Mofra nelle regioni;
d- costituire eventuali Commissioni di studio.
Art. 12 – Il Consiglio direttivo:
a- è convocato e coordinato dal Presidente;
b- si riunisce almeno due volte l’anno e quando il Presidente, sentita la segreteria, lo ritenga opportuno.
C. Il Presidente
Art. 13 – Assume l’ufficio di Presidente del Mofra, a rotazione e secondo il seguente ordine:
a- il Presidente dell’Unione delle Conferenze dei ministri provinciali del 1 ° Ordine e del Tor;
b- la Presidente del Morefra;
c- il/la Presidente nazionale OFS;
Art. 14 – E’ compito del Presidente
a- convocare e presiedere l’Assemblea generale e il Consiglio direttivo a norma del presente Statuto;
b- dirigere e assicurare la realizzazione delle finalità del Mofra e dei compiti del Consiglio direttivo.
Art. 15 – Il Presidente rimane in carica per un biennio. In caso di scadenza del mandato all’interno del suo Ente, subentra il suo successore. (
D. La Segreteria
Art. 16 – La Segreteria è costituita:
a- dal Segretario;
b- dal Vicesegretario;
c- da tre collaboratori rappresentativi del Primo Ordine e del Tor, del Morefra, dell’ Ofs-Gifra.
Art. 17 – La segreteria svolge un servizio operativo e organizzativo, in armonia con le sue finalità.
Il Segretario
Art. 18 – Il Segretario è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, tenendo presente la sua disponibilità, anche di tempo, all’animazione del Mofra.
Art. 19 – Sono compiti del Segretario:
a- promuovere l’animazione del Movimento francescano;
b- curare e coordinare l’attuazione delle varie iniziative approvate dalla Assemblea e dal Consiglio direttivo;
c- coordinare le attività della Segreteria;
d- curare la stesura dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, la corrispondenza, le comunicazioni ufficiali e l’archivio;
e- gestire l’amministrazione economica;
f- presentare annualmente il bilancio economico al Consiglio direttivo e, ogni due anni, all’Assemblea per la dovuta approvazione;
g- riscuotere il contributo annuale ed eventuali donazioni.
Art. 20 – Nell’espletamento dei suoi compiti, il Segretario è coadiuvato dal Vicesegretario e dai tre collaboratori, di cui all’art. 16/c.
Art. 21 – Il Segretario dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione.
Il Vicesegretario
Art. 22 – Il Vicesegretario è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente.
Art. 23 – E’ compito del Vicesegretario collaborare con il Segretario in tutte le sue attività e sostituirlo in sua assenza.
Art. 24 – Il Vicesegretario dura in carica quattro anni con possibilità di rielezione.
Il Mofra a livello regionale
Art. 25 – A livello regionale gli organismi operativi del Mofra vengano costituiti sul modello di quello nazionale, con analoghi compiti e funzioni.
Art. 26 – Il Consiglio direttivo regionale è costituito almeno da un rappresentante del primo Ordine e del Tor, dal Morefra e dall’OFS e Gifra.
L’Assemblea Generale MOFRA, riunita ad Assisi – S. Maria degli Angeli (PG) il 24 ottobre 2004, ha approvato questo Statuto, suggerendo delle modifiche, non sostanziali, inserite successivamente.
Commissione di studio per la stesura dello Statuto
Gardin fr. Agostino , ofm conv., Martini fr. Agostino, ofm, Fior Sr. Emanuelina, Sr Elisabettine, Franzato Sig.ra Annamaria, ofs.